Art. 6.
(Norma finale).

      1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 si applicano per la raccolta e il calcolo dei dati utili alla determinazione del numero indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività, del numero indice dei prezzi al consumo armonizzati e del numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, e delle altre tipologie individuate ai sensi dell'articolo 2 sia nelle versioni che comprendono il prezzo dei tabacchi, sia in quelle che tale prezzo escludono.